Domanda 189 di 441
Il contratto di trasporto merci riguarda solo il vettore che deve trasferire cose del mittente
FALSO
Risposta corretta al quiz ministeriale
Spiegazione
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Quiz Revisione CQC Merci · 441 domande totali su questo argomento
Il contratto di trasporto merci per il mittente è il trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, mentre per il vettore è la riscossione della prestazione
FALSONel contratto di subtrasporto il vettore assume nei confronti del mittente l’obbligo dell’esecuzione dell’intero trasporto dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione, avvalendosi dell’opera di uno o più subvettori
VERONel contratto di subtrasporto il vettore assume l’obbligo di stipulare con altre imprese d’autotrasporto autonomi contratti di trasporto
VERONel contratto di subtrasporto il vettore assume nei confronti del mittente l’obbligo di assicurare le merci
FALSONel contratto di subtrasporto il vettore assume nei confronti del mittente l’obbligo di restituire le merci in caso di mancata consegna delle stesse
FALSONel contratto di subtrasporto il vettore non assume nessun obbligo
FALSONel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta a tutti i vettori in solido salva la possibilità di rivalsa contro colui o coloro che hanno causato il danno
VERONel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta ad ogni vettore in ragione solo del proprio percorso
VERONel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta al singolo vettore in relazione al proprio percorso e di quello che lo precede
FALSONel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta ad ogni vettore in ragione dell’intero percorso
FALSONel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta al singolo vettore in relazione al proprio percorso e di quello che lo segue
FALSONel trasporto cumulativo, se le merci subiscono danni e non è possibile individuare il vettore che li ha causati, tutti i vettori ne rispondono in parti proporzionali ai rispettivi percorsi
VERONel trasporto cumulativo, se le merci subiscono danni e non è possibile individuare il vettore che li ha causati, tutti i vettori rispondono in parti uguali
FALSONel trasporto cumulativo, solamente il primo e l’ultimo vettore rispondono dei danni subiti dalle merci se non è possibile individuare il vettore che li ha causati
FALSONel trasporto cumulativo, il vettore che ha compiuto la tratta più lunga risponde dei danni subiti dalle merci se non è possibile individuare il vettore che li ha causati
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce in tempo, per causa non imputabile a lui, deve comunque provvedere alla custodia della merce
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce deve chiedere indicazioni al mittente
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce in quanto il destinatario è irreperibile, se la merce è soggetta a rapido deterioramento, può farla vendere per conto del proprietario
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce perché il destinatario risulta irreperibile, in accordo col mittente, può depositare la merce in un locale di pubblico deposito
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce deve chiedere indicazioni al destinatario e non al mittente
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce in tempo, per causa non imputabile a lui, non è tenuto alla custodia della merce
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce perché il destinatario si rifiuta di riceverla, può decidere di venderla, in questo caso il ricavo spetta interamente al vettore
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce può decidere di interrompere il trasporto, nel caso in cui gli impedimenti o i ritardi non siano imputabili a lui
FALSOUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi le 3,5 t
VEROUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora abbia una massa complessiva non superiore alle 6 t
VEROUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi le 6 t
FALSOUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi 7,5 t
FALSOUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora abbia una massa complessiva di 7,5 tonnellate
FALSOUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno dell’Unione europea occorre che sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori, già titolare di autorizzazione nazionale ed abilitata per i trasporti internazionali
VEROUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno della UE occorre che si doti della licenza comunitaria
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