Domanda 198 di 441
Nel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta al singolo vettore in relazione al proprio percorso e di quello che lo precede
FALSO
Risposta corretta al quiz ministeriale
Spiegazione
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Quiz Revisione CQC Merci · 441 domande totali su questo argomento
Nel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta ad ogni vettore in ragione dell’intero percorso
FALSONel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio, spetta al singolo vettore in relazione al proprio percorso e di quello che lo segue
FALSONel trasporto cumulativo, se le merci subiscono danni e non è possibile individuare il vettore che li ha causati, tutti i vettori ne rispondono in parti proporzionali ai rispettivi percorsi
VERONel trasporto cumulativo, se le merci subiscono danni e non è possibile individuare il vettore che li ha causati, tutti i vettori rispondono in parti uguali
FALSONel trasporto cumulativo, solamente il primo e l’ultimo vettore rispondono dei danni subiti dalle merci se non è possibile individuare il vettore che li ha causati
FALSONel trasporto cumulativo, il vettore che ha compiuto la tratta più lunga risponde dei danni subiti dalle merci se non è possibile individuare il vettore che li ha causati
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce in tempo, per causa non imputabile a lui, deve comunque provvedere alla custodia della merce
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce deve chiedere indicazioni al mittente
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce in quanto il destinatario è irreperibile, se la merce è soggetta a rapido deterioramento, può farla vendere per conto del proprietario
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce perché il destinatario risulta irreperibile, in accordo col mittente, può depositare la merce in un locale di pubblico deposito
VEROSe il vettore ha problemi a consegnare la merce deve chiedere indicazioni al destinatario e non al mittente
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce in tempo, per causa non imputabile a lui, non è tenuto alla custodia della merce
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce perché il destinatario si rifiuta di riceverla, può decidere di venderla, in questo caso il ricavo spetta interamente al vettore
FALSOSe il vettore ha problemi a consegnare la merce può decidere di interrompere il trasporto, nel caso in cui gli impedimenti o i ritardi non siano imputabili a lui
FALSOUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi le 3,5 t
VEROUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora abbia una massa complessiva non superiore alle 6 t
VEROUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi le 6 t
FALSOUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi 7,5 t
FALSOUn veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora abbia una massa complessiva di 7,5 tonnellate
FALSOUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno dell’Unione europea occorre che sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori, già titolare di autorizzazione nazionale ed abilitata per i trasporti internazionali
VEROUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno della UE occorre che si doti della licenza comunitaria
VEROUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno della UE è sufficiente che sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori
FALSOUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno della UE deve effettuare il trasporto con veicoli di classe d’inquinamento minima EURO 3
FALSOUn’impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno della UE non deve possedere alcun requisito particolare in quanto il trasporto nell’ambito della UE è libero
FALSOLa licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all’interno dell’Unione europea di merci per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva oltre a 6 t o portata oltre 3,5 tonnellate
VEROLa licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all’interno dell’Unione europea di merci in conto proprio
FALSOLa licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all’interno dell’Unione europea di medicinali per conto terzi
FALSOLa licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all’interno dell’Unione europea di effetti postali nell’ambito di un regime di pubblico servizio
FALSOAll’interno dell’Unione Europea il trasporto cose tra stati membri avviene attraverso la licenza comunitaria
VEROAll’interno dell’Unione Europea il conducente, nel caso sia cittadino di un paese diverso dalla Confederazione svizzera e da quelli membri dell’UE e del SEE, deve essere in possesso dell’attestato di conducente
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