DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO.
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E' soggetto a sanzione amministrativa il conducente che supera i periodi di guida prescritti
E' soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva le interruzioni obbligatorie durante il viaggio
E' soggetto a sanzione amministrativa il conducente che è sprovvisto o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio
E' soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva i periodi di riposo minimi
E' soggetto alla revoca della patente il conducente che supera i periodi di guida prescritti
Costituisce infrazione guidare per quattro ore consecutive, senza interruzioni
E' ammesso utilizzare un foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico per più di 24 ore
E' soggetto alla revoca della carta di qualificazione del conducente l'autista che supera i periodi di guida prescritti
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al massimo tempo di guida consentito in una settimana
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative ai tempi di guida minimi
Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relativamente al trasporto di cose, ma non sul trasporto di persone
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di cose, effettuato con veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente
Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate
Il regolamento 561/2006/CE si applica ai veicoli destinati al trasporto di cose, ma non a quelli adibiti al trasporto di persone
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero, di norma, non deve superare le nove ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a dieci ore, non più di due volte nell'arco della settimana
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero, di norma, è di nove ore consecutive
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere di undici ore, per non più di due volte in una settimana
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso a dodici ore, purché intervallato da almeno tre interruzioni di guida di quarantacinque minuti
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno undici ore
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è di almeno nove ore non più di tre volte la settimana
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, non si possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto, tra due periodi di riposo settimanale
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero deve essere pari al periodo di guida giornaliero
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero è un periodo durante il quale il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo
Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezza di guida
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare è di almeno 45 ore
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale possa essere di tipo regolare o ridotto
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare sia di almeno 30 ore
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto sia al massimo di 24 ore continuative
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere inferiore a 90 ore
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente, a fronte di indennità in denaro, possa rinunciare al periodo di riposo settimanale
I tempi di disponibilità sono quelli nei quali il conducente, pur non dovendo necessariamente rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per poter prontamente riprendere il lavoro
I periodi di permanenza a bordo del veicolo a fianco di un altro conducente (multipresenza) sono considerati tempi di disponibilità
I tempi definiti "altri lavori" sono considerati tempi di guida
I tempi di disponibilità sono quelli durante i quali il conducente può disporre liberamente del proprio tempo
I periodi di tempo impiegati per la pulizia del veicolo son considerati "tempi di disponibilità"
Il conducente è corresponsabile per le infrazioni al regolamento 561/2006/CE, anche se commesse alla guida di un veicolo di proprietà dell’impresa
L'impresa di trasporto non risponde delle violazioni al codice della strada commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze cui abbia fornito istruzioni in contrasto con il regolamento 561/2006/CE, perché tale responsabilità è esclusivamente del conducente
Il regolamento 561/2006/CE prevede che, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose trasportate, il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti solo per raggiungere un luogo di sosta appropriato
Il conducente che deroga alla durata massima della guida al fine di raggiungere un luogo di sosta appropriato, deve annotarne i motivi sul foglio di registrazione o sul retro della stampa giornaliera (ticket)
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il proprio domicilio
Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il deposito dell'impresa proprietaria del veicolo
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "interruzione" si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "riposo" si intende ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "interruzione" si intende ogni fermata effettuata con il veicolo durante la giornata lavorativa
Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "disponibilità" si intende l'assenso del lavoratore a svolgere mansioni al di fuori del normale orario di lavoro
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le novanta ore nell’arco di due settimane consecutive
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, deve effettuare un riposo di 45 ore consecutive
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, può effettuare un riposo ridotto di almeno 24 ore consecutive, purché le restanti ore di riposo vengano recuperate entro la fine della terza settimana
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 9 ore e la seconda di almeno 3 ore
Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo quattro periodi di guida, deve effettuare un riposo di 48 ore consecutive
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di quarantotto ore
Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le cento ore nell’arco di due settimane consecutive
