Domanda 58 di 148
L’attraversamento delle frontiere con Paesi non appartenenti alla UE e non aderenti alla convenzione di Schengen, è vietato per i veicoli che trasportano merci
FALSO
Risposta corretta al quiz ministeriale
Spiegazione
Altre domande su Normativa, prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini
Quiz CQC Comune + Trasporto Persone · 148 domande totali su questo argomento
L’attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla convenzione di Schengen ma non alla UE, comporta controlli sull’identità delle persone ma non comporta controlli doganali e limitazioni all’importazione ed esportazione di denaro e beni
FALSOAlle frontiere con Paesi UE aderenti alla convenzione di Schengen, non si applica, in generale, alcun tipo di controllo, né di tipo doganale, né relativo alle persone ai fini della sicurezza
VEROL’attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla convenzione di Schengen ma non alla UE, comporta controlli doganali e limitazioni all’importazione ed esportazione di denaro e beni, ma non comporta controlli sull’identità delle persone
VEROL’attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla UE ma non alla convenzione di Schengen, comporta controlli sull’identità delle persone ma non comporta controlli doganali
VEROL’attraversamento delle frontiere con Paesi non appartenenti alla UE e non aderenti alla convenzione di Schengen, comporta sempre controlli doganali con limitazioni di esportazione e importazione di beni e di valuta
VEROL’attraversamento delle frontiere con Paesi non appartenenti alla UE e non aderenti alla convenzione di Schengen, comporta sempre controlli sull’identità delle persone
VEROL’attraversamento delle frontiere con Paesi UE aderenti alla convenzione di Schengen, comporta sempre controlli doganali con limitazioni di esportazione e importazione di beni e di valuta
FALSOAlle frontiere con Paesi UE non aderenti alla convenzione di Schengen, non si applica, in generale, alcun tipo di controllo, né di tipo doganale, né relativo alle persone ai fini della sicurezza
FALSOL’ingresso in Italia di cittadini comunitari non è soggetto a particolari limitazioni
VEROIl soggiorno di cittadini comunitari in altro stato membro per un periodo inferiore a tre mesi è subordinato al possesso di un valido documento d’identità
VEROIl cittadino di uno stato membro che soggiorna in un altro stato membro può essere allontanato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
VEROI cittadini dell'Unione europea non hanno bisogno di permesso per soggiornare in Italia
VEROAi cittadini dell’Unione Europea, è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nell’Unione Europea senza bisogno di richiedere alcun visto
VEROAi cittadini dell’Unione Europea, è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato membro, salve eccezioni
VEROL’ingresso in Italia di cittadini comunitari può essere soggetta a limitazioni per motivi di ordine pubblico
VEROI cittadini dell'Unione europea, per soggiornare in Italia, devono richiedere il visto alle rappresentanze diplomatico consolari del paese di provenienza
FALSOIl cittadino di uno stato membro che soggiorna in un altro stato membro può essere allontanato per motivi religiosi
FALSOL'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che si presentano attraverso un valico di frontiera e siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
VEROL'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
VEROLo straniero extracomunitario che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno
VEROL'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali
VEROL'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno
VEROGli stranieri extracomunitari in ingresso in Italia non sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari
FALSOGli stranieri extracomunitari che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, devono chiedere il permesso di soggiorno
FALSOL'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione
FALSOL'ingresso nel territorio italiano è consentito senza altre formalità, agli stranieri extracomunitari che dimostrino di avere parenti incensurati
FALSOLo straniero extracomunitario che entra legalmente in Italia, entro 30 giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno
FALSOTutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza
VEROIl visto è l'autorizzazione concessa allo straniero extracomunitario per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana, è stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente
VEROIl visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero
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