Domanda 836 di 1093
Per le merci extra UE in entrata in Italia non scortate da documenti doganali di transito, la dichiarazione sommaria scritta va presentata dal detentore delle merci o dal suo rappresentante
VERO
Risposta corretta al quiz ministeriale
Spiegazione
Altre domande su Normativa autotrasporto merci: licenze, documenti, trasporto internazionale
Quiz CQC 2022 Comune + Trasporto Cose · 1093 domande totali su questo argomento
Gli orari per lo sdoganamento delle merci nelle principali dogane italiane di confine terrestre solitamente sono dalle ore 8,00 alle ore 18,00
VEROIn mancanza di merce nei magazzini doganali di temporanea custodia gestiti da privati, dei diritti di confine risponde il trasportatore
FALSOIn mancanza di merce nei magazzini doganali di temporanea custodia gestiti da privati, dei diritti di confine risponde lo spedizioniere
FALSOIn mancanza di merce nei magazzini doganali di temporanea custodia gestiti da privati, dei diritti di confine risponde il mittente
FALSOI magazzini di temporanea custodia sono solitamente gestiti dalla Dogana
VEROI magazzini di temporanea custodia sono solitamente gestiti dagli spedizionieri
FALSOI magazzini di temporanea custodia sono solitamente gestiti dal magazziniere
FALSOLa dichiarazione doganale può avvenire per iscritto o per via informatica
VEROLa dichiarazione doganale può avvenire solo attraverso la compilazione del formulario DAU
FALSOIn base al codice UE, le dichiarazioni doganali debbono essere redatte per iscritto su appositi formulari doganali (DAU)
VEROPer le merci che devono essere esportate da Stati UE verso Stati extra UE è necessaria una dichiarazione doganale di esportazione, presentata alla dogana su appositi formulari DAU (Documento Amministrativo Unico)
VEROLa dichiarazione doganale per l'assoggettamento ad un regime doganale di transito o sdoganamento deve essere sottoscritta davanti al notaio
FALSOIl DAU è la sigla di Documento Amministrativo Unico
VEROIl DAU è la dichiarazione doganale per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori
VEROIl DAU è utilizzato per le merci UE dirette verso Stati terzi
VEROIl DAU (Documento Amministrativo Unico) non può essere utilizzato per le merci provenienti da Stati terzi
FALSOIl DAU (Documento Amministrativo Unico) è la dichiarazione doganale utilizzata esclusivamente per i regimi di transito UE
FALSOIl DAU (Documento Amministrativo Unico) è utilizzato per le merci trasportate in Italia esclusivamente in ambito nazionale
FALSOIl DAU (Documento Amministrativo Unico) non può essere utilizzato per le merci UE
FALSOIl DAU (Documento Amministrativo Unico) non può essere utilizzato per le merci che non sono in libera pratica
FALSOPer le merci extra UE in entrata in Italia non scortate da documenti doganali di transito, la dichiarazione sommaria scritta può essere presentata da qualsiasi persona
FALSOPer le merci extra UE in entrata in Italia non scortate da documenti doganali di transito, la dichiarazione sommaria scritta va presentata dal magazziniere
FALSOLe merci in arrivo nel territorio doganale italiano, qualora non abbiano già ricevuto una destinazione doganale, debbono formare oggetto di una dichiarazione sommaria verbale presso qualsiasi dogana
FALSOLe merci in arrivo nel territorio doganale italiano, qualora non abbiano già ricevuto una destinazione doganale, debbono formare oggetto di dichiarazione sommaria verbale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
FALSOLe merci in arrivo nel territorio doganale italiano, qualora non abbiano già ricevuto una destinazione doganale, debbono formare oggetto di dichiarazione sommaria verbale al Comune di entrata
FALSOLa dichiarazione doganale per l'assoggettamento ad un regime doganale di transito o sdoganamento deve essere fatta anche verbalmente
FALSOPer le merci che devono essere esportate da Stati UE verso Stati extra UE è possibile presentare la dichiarazione doganale avvalendosi di sistemi informatici
VEROPer le merci che devono essere esportate da Stati UE verso Stati extra UE è possibile presentare la dichiarazione doganale solo avvalendosi di sistemi informatici
FALSOLa dichiarazione doganale per l'assoggettamento ad un regime doganale di transito o sdoganamento deve essere fatta per iscritto avvalendosi anche di sistemi informatici
VEROLa dichiarazione doganale per l'assoggettamento ad un regime doganale di transito o sdoganamento deve essere fatta anche verbalmente purché con testimoni
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