Domanda 193 di 282
E’ definito mezzo d’opera un veicolo munito di idonee attrezzature per lo spurgo ed il trasporto dei liquami di pozzi neri
VERO
Risposta corretta al quiz ministeriale
Spiegazione
Altre domande su Disposizioni che regolano il trasporto di cose o di persone
Quiz Patente C & CE · 282 domande totali su questo argomento
E’ definito mezzo d’opera un veicolo munito di particolare attrezzatura per il carico ed il trasporto di materiale di impiego e di risulta dell'attività edilizia
VEROI mezzi d’opera devono essere idonei allo specifico impiego nei cantieri e utilizzabili sia su strada che fuori strada
VEROI mezzi d’opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno che dimostri l'avvenuto pagamento dell'indennizzo di usura
VEROLa classificazione di mezzo d’opera risulta dalla carta di circolazione che contiene anche le eventuali prescrizioni per la marcia su strada
VEROI mezzi d’opera devono avere velocità massima per costruzione pari a 80 km/h
VEROI mezzi d’opera, quando viaggiano a pieno carico, devono rispettare il limite di velocità di 40 km/h quando circolano nei centri abitati
VEROI mezzi d’opera, quando viaggiano a pieno carico, devono rispettare il limite di velocità di 60 km/h quando circolano fuori dai centri abitati
VEROI mezzi d’opera, per circolare in autostrada, devono pagare un pedaggio maggiorato
VEROI mezzi d’opera non sono soggetti al pagamento di un indennizzo di usura perché lo stesso è già compreso nel bollo
FALSOI mezzi d’opera devono venire impiegati esclusivamente all’interno dei cantieri
FALSOI mezzi d’opera possono circolare solo sulle strade extraurbane, ad esclusione delle autostrade
FALSOUn’autocisterna, anche se dotata di idonee attrezzature per lo svuotamento dei pozzi neri, non può essere classificata come mezzo d’opera
FALSOIl trasporto di un manufatto indivisibile che supera il limite di portata del veicolo, può essere sempre effettuato purché venga pagato l'indennizzo di usura all’ANAS
FALSOI mezzi d’opera devono avere velocità massima per costruzione pari a 100 km/h
FALSOI mezzi d’opera, quando viaggiano a pieno carico, devono rispettare il limite di velocità di 30 km/h quando circolano nei centri abitati
FALSOI mezzi d’opera, quando viaggiano a pieno carico, devono rispettare il limite di velocità di 70 km/h quando circolano fuori dai centri abitati
FALSOTutti i mezzi d’opera sono considerati veicoli ad uso speciale
FALSOI mezzi d’opera devono essere dotati di almeno 5 assi
FALSOI mezzi d’opera sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà
FALSOI veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti di tipo omologato
VEROI veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con strisce retroriflettenti di tipo omologato di colore bianco o giallo se laterali
VEROI veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con strisce retroriflettenti di tipo omologato di colore rosso o giallo se posteriori
VEROI rimorchi adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con strisce retroriflettenti di tipo omologato
VEROI veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con due pannelli retroriflettenti di tipo omologato applicati nella parte posteriore
VEROGli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con due pannelli posteriori retroriflettenti di tipo omologato a strisce oblique gialle e rosse
VEROI rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con due pannelli posteriori retroriflettenti di tipo omologato di colore giallo con bordo rosso
VEROGli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con quattro pannelli posteriori retroriflettenti di tipo omologato a strisce oblique gialle e rosse
FALSOI rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con quattro pannelli posteriori retroriflettenti di tipo omologato di colore giallo con bordo rosso
FALSOI veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con due pannelli retroriflettenti triangolari di colore giallo applicati nella parte posteriore
FALSOI veicoli adibiti al trasporto cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti di tipo omologato di colore verde
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